Contributi AVS

Tutte le persone assicurate versano i contributi.

Tutte le persone che sono assicurate presso l'AVS, fatta eccezione per i figli e le persone in età pensionabile senza reddito da attività lucrativa, sono soggette all'obbligo di versamento dei contributi.

Sono soggette all'obbligo di versamento dei contributi anche le persone coniugate senza reddito da attività lucrativa. Il loro contributo viene tuttavia considerato versato se il coniuge che svolge un'attività lucrativa versa sul suo reddito almeno un contributo minimo doppio. Lo stesso discorso vale per persone assicurate che lavorano all'interno della ditta del coniuge senza percepire un salario.

I contributi dei lavoratori vengono trattenuti dal datore di lavoro a ogni erogazione dello stipendio e vengono trasferiti alla Cassa di compensazione insieme al contributo del datore di lavoro. Chi svolge un'attività lucrativa indipendente esegue i conteggi direttamente con la Cassa di compensazione. I contributi sono calcolati sulla base del reddito determinato dalle autorità cantonali competenti. La Cassa di compensazione decide se una persona svolge un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'AVS.

I contributi delle persone che non svolgono un'attività lucrativa vengono calcolati sulla base del reddito sostitutivo e del patrimonio. Le persone che non svolgono un'attività lucrativa e quelle che svolgono un'attività lucrativa indipendente devono annunciarsi spontaneamente presso la Cassa di compensazione

Contributi paritetici
I datori di lavoro e i lavoratori versano ciascuno la metà dei contributi all'AVS/AI/IPG e AD. Sia i contributi alla cassa di compensazione familiare che le spese amministrative sono esclusivamente a carico dei datori di lavoro.

A quanto ammontano i contributi?

Il nostro calcolatore online fornisce informazioni.

Ulteriori dettagli sono disponibili qui:

Opuscolo informativo 2.01 - Contributi paritetici all'AVS, all'AI e all'IPG
Opuscolo informativo 2.05 - Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
Opuscolo informativo 2.06 - Lavoro domestico
Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro
Opuscolo informativo 2.08 - Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione
Opuscolo informativo 2.11 - Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto e per intemperie
Contributi personali
I lavoratori indipendenti versano i contributi all'AVS, all'AI e all' IPG. Dato che i lavoratori indipendenti non sono assicurati contro la disoccupazione, i contributi all'AD non devono essere versati.

A quanto ammontano i contributi?

Il nostro calcolatore online fornisce informazioni a tal proposito.

Ulteriori informazioni sull'argomento:

Opuscolo informativo 2.02 - Contributi degli independenti all'AVS, all'AI e alle IPG
Opuscolo informativo 2.09 - Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere
Assenza di attività lucrativa
Quali contributi versano le persone senza attività lucrativa?
Le persone senza attività lucrativa versano i contributi all'AVS, all'AI e alle IPG. L'ammontare dei contributi si calcola in base al patrimonio e al reddito della rendita. Il contributo minimo annuo per persone senza attività lucrativa ammonta attualmente a CHF 514. Il contributo massimo ammonta a CHF 25'700 all'anno.

Le persone senza attività lucrativa il cui coniuge (o partner registrato) esercita un'attività lucrativa ai sensi dell'AVS (grado di occupazione di almeno il 50%) e versa almeno contributi che ammontano al doppio del contributo minimo (CHF 1028) sono esonerate dal versamento dei contributi propri.

A quanto ammontano i contributi?
Il nostro calcolatore online fornisce informazioni a tal proposito.

Per ulteriori informazioni leggete qui:
Opuscolo informativo 2.03 - Contributi delle persone senza attività lucrativa

Modulo
Iscrizione per persona senza attività lucrativa
Indirizzo
AUSGLEICHSKASSE SCIENCEINDUSTRIES
Viaduktstr. 42
4002 Basilea
Telefono 061 285 22 22
E-mail info@ak35.ch
Orari di apertura
Sportello / Telefonica
09:00-11:00 14:00-16:00
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