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Rendita di vecchiaia

Hanno diritto alla rendita di vecchiaia tutte le persone che hanno raggiunto l'età di riferimento di 65 anni (per le donne nate tra il 1961 e il 1963 aumentando gradualmente da 64 a 65 anni) e che sono state assicurate in Svizzera per almeno un anno.

La rendita di vecchiaia può essere percepita in modo flessibile tra i 63 e i 70 anni. Le donne della generazione di transizione (nate tra il 1961 e il 1969) possono continuare ad anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia all'età di 62 anni. Oltre all'opzione dell’anticipare mensile o rinviare la riscossione da un minimo di un anno, è possibile anche richiedere un prelievo anticipato parziale o rinviare la riscossione parziale (la quota deve essere compresa tra il 20% e l'80% e può essere anche indicata in franchi svizzeri), nonché una combinazione di entrambi. Per ulteriori informazioni consultare l'Opuscolo informativo 3.4 - Riscossione flessibile della rendita.

A chi ha figli i quali non hanno ancora compiuto i 18 anni ed ai figli che seguono una formazione scolastica o professionale fino a 25 anni compiuti viene erogata oltre ad una rendita di vecchiaia anche una rendita per figli.

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