I contributi degli indipendenti all'AVS, all'AIV e alle IPG ammontano al 10,0% del reddito determinante. Con un reddito annuo inferiore ai CHF 58'800 l'aliquota contributiva diminuisce ad intervalli di reddito stabiliti fino al 5,371%, nel cui caso non è possibile scendere al di sotto del contributo minimo annuo di CHF 514.
Però, se l'assicurato può dimostrare che il contributo minimo è già stato riscosso sul salario determinante di un'attività dipendente esercitata lo stesso anno, può esigere che i contributi dovuti siano riscossi applicando unicamente il tasso più basso della tavola scalare dei contributi (5,371%), se il reddito è al di sotto del limite inferiore della tavola scalare.
Il fattore determinante per il rilevamento del reddito è la tassazione in vigore decisa dalle autorità fiscali.
Qualora le autorità fiscali non forniscano alcuna comunicazione in merito, sarà la cassa di compensazione a fare una stima del reddito determinante e del capitale proprio investito nell'azienda.
Ulteriori informazioni sull'argomento:
Opuscolo informativo 2.02 - Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG
Opuscolo informativo 2.09 - Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere
