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Definizione dei contributi d’acconto provvisori

Sulla base della massa salariale prevedibile la cassa di compensazione determina i contributi d'acconto provvisori all'inizio dell'anno contributivo. La base per la definizione del contributo d'acconto è costituita dalla massa salariale dell'anno precedente o dalla dichiarazione del datore di lavoro. Qualora la somma dei salari dovesse variare notevolmente nel corso dell'anno contributivo, tale variazione deve essere comunicata alla cassa di compensazione utilizzando l'applicazione online della piattaforma connect oppure utilizzando il tradizionale modulo in formato PDF: Modifica dei contributi d'acconto forfettari.

I contributi per una massa salariale annuale fino a 200'000 franchi sono pagati dal datore di lavoro trimestrialmente. Oltre a questo limite i contributi vengono fatturati mensilmente. La scadenza di pagamento è il 10° giorno dalla fine del trimestre o mese.

Ulteriori dettagli sono disponibili qui:


Opuscolo informativo 2.01 - Contributi paritetici all'AVS, all'AI e all'IPG
Opuscolo informativo 2.04 - Contributi all'AVS, all'AI, all'IPG e all'AD sui salari di poco conto
Opuscolo informativo 2.05 - Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro
Opuscolo informativo 2.06 - Lavoro domestico
Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro
Opuscolo informativo 2.08 - Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione
Opuscolo informativo 2.11 - Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto e per intemperie

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