Contributi AVS

Tutte le persone assicurate versano i contributi.

Tutte le persone che sono assicurate presso l'AVS, fatta eccezione per i figli e le persone in età pensionabile senza reddito da attività lucrativa, sono soggette all'obbligo di versamento dei contributi.

Sono soggette all'obbligo di versamento dei contributi anche le persone coniugate senza reddito da attività lucrativa. Il loro contributo viene tuttavia considerato versato se il coniuge che svolge un'attività lucrativa versa sul suo reddito almeno un contributo minimo doppio. Lo stesso discorso vale per persone assicurate che lavorano all'interno della ditta del coniuge senza percepire un salario.

I contributi dei lavoratori vengono trattenuti dal datore di lavoro a ogni erogazione dello stipendio e vengono trasferiti alla Cassa di compensazione insieme al contributo del datore di lavoro. Chi svolge un'attività lucrativa indipendente esegue i conteggi direttamente con la Cassa di compensazione. I contributi sono calcolati sulla base del reddito determinato dalle autorità cantonali competenti. La Cassa di compensazione decide se una persona svolge un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'AVS.

I contributi delle persone che non svolgono un'attività lucrativa vengono calcolati sulla base del reddito sostitutivo e del patrimonio. Le persone che non svolgono un'attività lucrativa e quelle che svolgono un'attività lucrativa indipendente devono annunciarsi spontaneamente presso la Cassa di compensazione

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