L'indennità di perdita di guadagno ammonta - fatta eccezione per le reclute senza figli - all'80% del reddito medio conseguito immediatamente prima del servizio (al massimo CHF 220 al giorno).
Per definire il reddito da attività lucrativa determinante, oltre al salario vengono presi in considerazione anche gli assegni (per es. indennità per lavori a turni, per lavori in cui ci si sporca, per lavori notturni), il 13° salario mensile e le gratifiche.
In caso di reddito da attività lucrativa irregolare (per es. studenti, contratti di lavoro su richiesta) si prende in considerazione il reddito medio da attività lucrativa degli ultimi 12 mesi (eventualmente anche periodi più brevi).
Un assegno per figli viene concesso ad ogni figlio che non abbia ancora compiuto i 18 anni ed ai figli che seguono una formazione scolastica o professionale fino a 25 anni compiuti.
Opuscolo informativo 6.01 - Indennità di perdita di guadagno