
14.10.2020 - Il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire dal 1° gennaio 2021 le rendite AVS/AI all'attuale evoluzione dei prezzi e dei salari. La rendita minima AVS/AI passerà dunque a 1195 franchi al mese. Allo stesso tempo sono previsti adeguamenti nell'ambito dei contributi, delle prestazioni complementari e della previdenza professionale obbligatoria.
La rendita minima di vecchiaia passerà da 1185 a 1195 franchi al mese, quella massima da 2370 a 2390 (importi versati se la durata di contribuzione è completa). Nell'ambito delle prestazioni complementari all'AVS/AI, i nuovi importi annui destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale ammonteranno a 19 610 (attualmente 19 450) franchi per le persone sole, a 29 415 (attualmente 29 175) per le coppie sposate, a 10 260 franchi per i figli di età superiore agli 11 anni ed a 7200 franchi per quelli di età inferiore agli 11 anni.
Il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativapasserà da 496 a 503 franchi l'anno, il contributo minimo per l'AVS/AI facoltativa da 950 a 958.
Il Consiglio federale verifica di regola ogni due anni se sia opportuno adeguare le rendite AVS/AI. La decisione poggia sulla raccomandazione della Commissione federale AVS/AI e si fonda sulla media aritmetica tra l'indice dei prezzi e quello dei salari (indice misto). Il Consiglio federale ha adeguato le rendite l'ultima volta nel 2019, portando l'importo della rendita minima AVS/AI a 1185 franchi.
L'adeguamento delle rendite comporterà un aumento delle spese pari a circa 441 milioni di franchi, 390 milioni per l'AVS, di cui 79 a carico della Confederazione (20,20 % delle uscite), e 51 milioni per l'AI (senza ripercussioni per la Confederazione, poiché il contributo federale all'AI non corrisponde a una percentuale delle uscite dell'assicurazione). L'adeguamento delle prestazioni complementari costerà 1,4 milioni di franchi alla Confederazione e 0,8 milioni ai Cantoni.
Nella previdenza professionale obbligatoria, la deduzione di coordinamento salirà da 24 885 a 25 095 franchi, la soglia d'entrata da 21 330 a 21 510 franchi. La deduzione fiscale massima ammessa nell'ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) passerà a 6883 franchi (attualmente 6826) per le persone che hanno un secondo pilastro e a 34 416 franchi (attualmente 34 128) per le persone che non dispongono di un secondo pilastro. Anche questi adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.
Telefono | 061 285 22 22 |
info@ak35.ch |
09:00-11:00 | 14:00-16:00 |
|
Contatti telefonici |
08:00-17:00 |
|
Fissare un apputamento |