
Berna, 09.09.2019 - La convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e il Brasile entrerà in vigore il 1° ottobre 2019. Essa coordina i sistemi di sicurezza sociale dei due Stati contraenti per quanto riguarda la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e disciplina il versamento delle rendite all'estero.
Nel campo d'applicazione materiale della Convenzione sono comprese le norme giuridiche dei due Stati sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La Convenzione disciplina in particolare la parità di trattamento dei cittadini dei due Stati contraenti, l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale degli Stati contraenti, il versamento delle rendite ordinarie in caso di domicilio all'estero e l'assoggettamento assicurativo dei lavoratori. Quest'ultimo prevede il principio del luogo di lavoro, con la possibilità di un distacco (v. «Distacco»). Le disposizioni della Convenzione relative alla legislazione applicabile coprono anche i cittadini di Stati terzi.
La Convenzione disciplina inoltre il pagamento dell'indennità unica a sostituzione delle rendite dell'AVS/AI di modesta entità. Per quanto concerne il diritto dei cittadini del Brasile a prestazioni complementari, si applica il termine d'attesa ridotto giusta l'articolo 5 capoverso 3 della legge federale sulle prestazioni complementari.
Gli assegni familiari non rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione. I figli domiciliati in Brasile non daranno dunque diritto a prestazioni familiari nemmeno dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
Distacco
Il certificato di distacco rilasciato dalla Svizzera concerne l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l'assicurazione invalidità. In virtù della Convenzione, i familiari non attivi che accompagnano il lavoratore distaccato in Brasile rimangono assicurati all'AVS/AI/IPG svizzera.
Il certificato di distacco rilasciato dal Brasile riguarda l'ambito d ell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e quello dell'assicurazione invalidità. In virtù della Convenzione, i familiari non attivi che accompagnano il lavoratore distaccato in Svizzera rimangono assoggettati alle norme giuridiche del Brasile in materia di assicurazione per la vecchiaia e di assicurazione invalidità.
La durata massima di distacco è di cinque anni. Il distacco è possibile a prescindere dalla cittadinanza della persona distaccata.
Rimborso dei contributi
La Convenzione mantiene la possibilità per i cittadini brasiliani di ottenere il rimborso dei contributi AVS.I cittadini del Brasile i cui contributi sono stati rimborsati e i loro superstiti non possono più far valere nei confronti dell'AVS/AI svizzera alcun diritto derivante dai contributi e dai periodi di contribuzione in questione.
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