Conseguenze del ritiro del Regno Unito dall'UE (Brexit)

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea (UE). A partire dal 31 dicembre 2020, a conclusione del periodo transitorio, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 non saranno più applicabili alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

Situazioni transfrontaliere iniziate prima del 1° gennaio 2021

Al fine di tutelare i diritti acquisiti da cittadini svizzeri, del Regno Unito e di uno Stato dell'UE fino al 31 dicembre 2020 sotto il regime dell'ALC, sono stati conclusi appositi accordi. Queste persone continueranno dunque a rientrare nel campo d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 fintantoché si troveranno in una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Regno Unito, vale a dire che non vi sarà alcun cambiamento fintantoché sussisterà un rapporto con i due Stati sulla base della loro cittadinanza, della loro attività lucrativa o del loro luogo di soggiorno. 

I regolamenti europei in questione rimarranno inoltre applicabili, nelle situazioni in cui vi è una relazione tra la Svizzera, il Regno Unito e l'UE, ai cittadini britannici in una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e gli Stati dell'UE, ai cittadini svizzeri in una situazione transfrontaliera tra il Regno Unito e gli Stati dell'UE nonché ai cittadini di uno Stato dell'UE in una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Regno Unito.

Assoggettamento all'assicurazione

I certificati A1 relativi alle situazioni iniziate prima del 1° gennaio 2021 rimarranno dunque validi fintantoché durerà la situazione transfrontaliera o fino alla data di fine indicata su questi documenti. Saranno mantenuti diritti e obblighi, compresi quelli in materia di assicurazione malattie e infortuni. Ciò riguarda:
  • i distacchi tra la Svizzera e il Regno Unito (in entrambe le direzioni) di cittadini svizzeri, britannici o di uno Stato dell'UE;
  • i distacchi tra la Svizzera e l'UE (in entrambe le direzioni) di cittadini britannici;
  • le situazioni di pluriattività tra la Svizzera e il Regno Unito di cittadini svizzeri, britannici o di uno Stato dell'UE, comprese quelle in cui è coinvolto uno Stato dell'UE (residenza e/o attività).
Non vi sono cambiamenti per quanto concerne i distacchi dei cittadini di Stati terzi (al di fuori di Svizzera, Regno Unito e UE) tra la Svizzera e il Regno Unito sulla base della convenzione bilaterale sulla sicurezza sociale conclusa fra la Svizzera e il Regno Unito nel 1968, e nemmeno i distacchi di cittadini del Regno Unito verso altri Stati contraenti (al di fuori dell'UE).

Dal 1° gennaio 2021 i distacchi dei cittadini del Regno Unito verso gli Stati dell'UE saranno eventualmente possibili sulla base delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse tra la Svizzera e questi Paesi (elenco delle convenzioni di sicurezza sociale); verrà utilizzato il certificato di distacco (CoC).

A partire dal 1° gennaio 2021 i cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE/AELS residenti nel Regno Unito potranno aderire all'AVS/AI facoltativa, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, in particolare la durata di assicurazione anteriore di almeno cinque anni consecutivi prima della partenza.

Prestazioni del 1° pilastro

Se ci sono periodi assicurativi in Svizzera, nel Regno Unito o nell'UE che sono stati acquisiti nell'ambito dell'ALC prima del 1° gennaio 2021, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 continuano ad essere applicati. Ciò significa concretamente per

rendite già in vigore al 31 dicembre 2020:
Le attuali rendite di vecchiaia e d'invalidità continueranno ad essere versate ed esportate in tutto il mondo. Un quarto di rendita dell'AI e, se del caso, le rendite straordinarie continueranno ad essere esportate nel Regno Unito e nell'UE.

diritti a rendite dopo il 31 dicembre 2020:
I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 continuano ad applicarsi alle persone che si trovavano già in una situazione transfrontaliera prima del 1° gennaio 2021. Ciò vale in particolare se l'assoggettamento alla rispettiva legislazione in materia di sicurezza sociale di uno degli Stati che hanno aderito all'ALC avviene prima del 1° gennaio 2021. Il fattore decisivo non è quindi il verificarsi dell'evento assicurato, ma l'acquisizione di periodi assicurativi secondo l'ALC prima del 1° gennaio 2021. La circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni nell'AVS/AI/PC (CIBIL) resta applicabile a tali persone; in particolare, ciò significa:
  • i diritti alla rendita AVS/AI sono mantenuti e le rendite vengono esportate al momento della percezione della rendita (un quarto di rendita dell'AI e, se del caso, le rendite straordinarie vengono esportate se il beneficiario è residente nell'UE o nel Regno Unito);
  • periodi di assicurazione continuano ad essere presi in considerazione se necessario (in particolare per l'adempimento del periodo contributivo minimo di tre anni nell'AI), compresi i periodi completati dopo il 31 dicembre 2020.
Per le situazioni transfrontaliere che si verificano dopo il 31 dicembre 2020 e che quindi non sono mai rientrate nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, la convenzione bilaterale di sicurezza sociale del 1968, sospesa con l'entrata in vigore dell'ALC, dovrebbe essere nuovamente applicata durante un periodo transitorio (fino all'entrata in vigore di un nuovo accordo). Secondo questa convenzione:
  • Nessun riconoscimento di periodi assicurativi all'estero da parte della Svizzera;
  • Nessuna esportazione di un quarto di rendita dell'AI o di rendite straordinarie dell'AI.
Prestazioni complementari

Ciò ha i seguenti effetti sui diritti esistenti e su quelli nuovi:

Prestazioni già erogate al 31.12.2020:
  • Le prestazioni complementari già erogate continueranno ad essere pagate.
Nuovi diritti sorti dopo il 31.12.2020:

Per le persone che si trovavano già in una situazione transfrontaliera prima del 1° gennaio 2021, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 continuano ad applicarsi finché la situazione rimane invariata. Ciò significa che i cittadini britannici che vivevano e lavoravano già in Svizzera prima del 1° gennaio 2021 o i cittadini britannici senza attività lucrativa che vivevano già in Svizzera prima del 1° gennaio 2021, in particolare
  • possono ricevere prestazioni complementari senza dover rispettare i periodi di attesa;
  • possono ricevere anche prestazioni complementari se ricevono esclusivamente una prestazione britannica equivalente a una prestazione dell'AVS o dell'AI ai sensi dell'articolo 4 della LPC.
Per le situazioni transfrontaliere che si verificano dopo il 31 dicembre 2020 e che quindi non sono mai rientrate nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, la convenzione bilaterale di sicurezza sociale del 1968, che è stata sospesa con l'entrata in vigore dell'ALC, dovrebbe essere nuovamente applicata durante un periodo transitorio (entrata in vigore di un nuovo accordo). Per quanto riguarda le prestazioni complementari, ciò significa quanto segue: I cittadini britannici che, in base a questa convenzione, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dopo un periodo di attesa di cinque anni hanno diritto a prestazioni complementari in conformità con l'articolo 5, paragrafo 3 della LPC; in tutti gli altri casi, si applica il periodo di attesa di dieci anni secondo l'articolo 5, paragrafo 1 della LPC.

Le indicazioni contenute nella presente informativa dell'AVS valgono per analogia anche per le indennità in caso di maternità/paternità e altre prestazioni come i provvedimenti d'integrazione dell'AI: mantenimento delle prestazioni attuali e applicazione dei regolamenti di coordinamento dell'UE per le persone che erano soggette all'ALC prima del 1° gennaio 2021.

Regole di coordinamento dal 1° gennaio 2021 tra la Svizzera e il Regno Unito

Si prevede che le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito saranno disciplinate da nuove regole di coordinamento a partire dal 1° gennaio 2021; queste nuove regole sono attualmente in fase di negoziazione. Tuttavia, è probabile che il 1° gennaio 2021 la vecchia convenzione bilaterale di sicurezza sociale del 1968 torni temporaneamente in vigore per un breve periodo transitorio fino all'entrata in vigore della futura regolamentazione. Le informazioni corrispondenti saranno pubblicate a tempo debito sul sito web dell'UFAS e comunicate in un'ulteriore informativa dell'AVS.

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